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Statuto dell'associazione

"ASILO INFANTILE IN CLES"

Articolo 1 - DENOMINAZIONE


E' costituita l'Associazione "ASILO INFANTILE IN CLES". L'Associazione è costituità già dal 1886 con statuto vistato dal Consigliere Aulico nel 1887.

 

Articolo 2 - SEDE


L'Associazione ha sede in Cles (TN) in Via Mattioli, civ. n. 13.

 

Articolo 3 - SCOPO


L'Associazione non persegue scopi di lucro. Scopo dell'Associazione è la gestione della Scuola dell'Infanzia con obiettivo di pieno ed armonico sviluppo della personalità dei bambini, per una loro educazione integrale, nel rispetto del primario dovere-diritto dei genitori di educare i figli secondo i principi della concezione cristiana della vita.

 

Articolo 4 - RAPPORTI


L'Associazione aderisce alla Federazione Provinciale delle Scuole Materne.

 

Articolo 5 - ISCRIZIONI E FREQUENZA


La scuola accoglie tutti i bambini per i quali venga richiesta l'iscrizione secondo quanto previsto dalla legge.

 

Articolo 6 - MEZZI


I mezzi per ottenere lo scopo sono:

  • i beni mobili ed immobili (P.ed. 51/3 asilo infantile e P.f. 247 arativo C.C. Cles;

  • le quote sociali;

  • i contributi che saranno riscossi dalle famiglie dei bambini accolti nella scuola;

  • i finanziamenti pubblici;

  • le elargizioni spontanee dei benefattori e gli eventuali legati.

 

Articolo 7 - SOCI


Sono soci fondatori:

  • il Comune di Cles e la Parrocchia.

Sono soci ordinari:

  • le persone fisiche o giuridiche la cui richiesta di adesione è accolta a norma di statuto e che hanno versato la quota sociale entro il 31 agosto di ogni anno.

Sono soci benefattori:

  • le persone fisiche o giuridiche che offrono una tantum un importo non inferiore a Euro 250.

Sono soci benemeriti:

  • coloro che hanno reso alla scuola servigi o prestazioni di rilievo. La qualità di socio benemerito, benefattore ordinario si acquista con deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei due terzi.

 

Articolo 8 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI


Ogni socio ha i diritti che gli sono attribuiti dallo Statuto e il dovere di contribuire al buon andamento dell'Associazione uniformandosi alle deliberazioni degli organi sociali di cui, se chiamato, deve accettare le cariche.

 

Articolo 9 - ORGANI


Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Sono organi dell'Associazione:

  • l'assemblea dei soci;

  • il consiglio direttivo;

  • il presidente;

  • il collegio dei revisori.

 

Articolo 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

 

L’assemblea generale dei soci è convocata dal Consiglio direttivo in seduta ordinaria almeno una volta all’anno ed in seduta straordinaria su richiesta di un quinto (1/5) dei soci o dello stesso Consiglio direttivo.
La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto inviato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima, ed esposto all’albo della scuola, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci fondatori, benefattori, benemeriti e i soci ordinari in regola con i pagamenti della quota annua di associazione.
L’assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ordinari, tenuto conto delle eventuali deroghe.
In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita trascorsa almeno un’ora dalla prima, con qualsiasi numero dei presenti. E’ ammessa la partecipazione per delega da socio ad altro socio, ogni socio non può avere più di una delega.
Le riunioni dell’Assemblea sono presiedute dal Presidente dell’Associazione che, all’inizio della seduta proporrà la nomina di un Segretario e di due scrutatori.

 

Articolo 11 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

 

All’Assemblea spettano le seguenti attribuzioni:

  • approvazione del Bilancio Preventivo;

  • approvazione del Bilancio Consuntivo dell’esercizio sociale della Scuola coincidente con l’anno scolastico che inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo e di approvare nel contempo le eventuali variazioni che dovessero intervenire durante l'anno scolastico, secondo le norme provinciali. Entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio sociale, il Consiglio direttivo provvede alla formazione del Conto Consuntivo e del Bilancio Preventivo da sottoporre al Collegio dei revisori dei conti. Il Conto Consuntivo ed il Bilancio Preventivo, accompagnati dal parere del Collegio dei revisori dei conti, sono sottoposti all’Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale al quale il Conto Consuntivo si riferisce;

  • nominare i membri elettivi del Consiglio direttivo ed i revisori dei conti;

  • approvare la relazione del Consiglio direttivo e  decidere sulle linee programmatiche dell’Associazione;

  • approvare modifiche allo Statuto;

  • decidere sullo scioglimento dell’Associazione;

  • decidere su atti patrimoniali, quali alienazioni, accettazione di lasciti e donazioni, acquisti;

  • deliberare l'esclusione di un associato per gravi motivi.

 

Articolo 12 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Il Consiglio direttivo è composto da n. 7 (sette) componenti:

  • il Parroco pro tempore o suo delegato;

  • il Sindaco pro tempore o suo delegato;

  • cinque membri eletti dall’Assemblea generale.

Il Consiglio dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili.
Eventuali surroghe avvengono per i membri elettivi secondo l’ordine dei voti ottenuti in sede di elezione assembleare. Il Consiglio ha la facoltà di cooptare, senza diritto di voto, persone competenti in grado di contribuire alla migliore funzionalità degli organi e del lavoro scolastico.

 

Articolo 13 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Al Consiglio direttivo spetta:

  • eleggere il Presidente, il Vicepresidente ed il segretario economo;

  • accettare i soci e fissare l’ammontare delle quote sociali e il termine per il loro versamento;

  • attuare i deliberati dell'assemblea;

  • curare l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del servizio scolastico, provvedendo alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, all’acquisto, conservazione e rinnovo di attrezzature ed arredo, garantendo l’idoneità igienica e didattica dei locali della scuola;

  • compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

  • assumere il personale insegnante ed ausiliario con trattamento economico e giuridico secondo le norme di legge;

  • definire il regolamento della scuola;

  • organizzare il servizio mensa adottando le tabelle dietetiche predisposte dalla Federazione Provinciale delle Scuole Materne secondo le indicazioni del Giunta Provinciale;

  • decidere l'ammissione gratuita o semi-gratuita dei bambini in disagiate condizioni economiche;

  • curare il regolare funzionamento didattico ed amministrativo della scuola.

 

Articolo 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono a scadenza almeno trimestrale e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità. La seduta è valida quando sono presenti almeno n. 4 (quattro) Consiglieri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Articolo 15 - ASSENZE E DIMISSIONI

 

L’assenza ingiustificata e continuativa per tre sedute, determina la decadenza da Consigliere. In caso di dimissioni dell’intero Consiglio, spetta al Presidente di convocare, entro 15 (quindici) giorni l’Assemblea dei soci, cui compete il diritto di accettare o respingere le dimissioni e il dovere di procedere eventualmente al rinnovo del Consiglio. Nell’impossibilità di indire la nuova Assemblea, la Federazione Provinciale delle Scuole Materne nominerà un Commissario con il compito di provocare regolare assemblea nel più breve tempo possibile.

 

Articolo 16 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

 

Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione e ne ha la firma sociale.

Spetta al presidente:

  • convocare e presiedere il Consiglio direttivo ed attuarne le decisioni;

  • dirigere l’attività sociale, coordinando l’esercizio delle competenze dei singoli organi;

  • riferire sull'attività sociale e sul servizio scolastico al Consiglio periodicamente e, su mandato del Consiglio, all’assemblea dei soci;

  • tenere rapporti con autorità, enti pubblici e verso terzi;

  • adottare provvedimenti urgenti sottoponendoli poi a ratifica del Consiglio direttivo;

  • il Vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

Articolo 17 - ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO ECONOMO

 

Il segretario economo cura l’attività amministrativa e contabile dell’Associazione, ne risponde personalmente al Presidente e al Consiglio direttivo.
In particolare attende :

  • alla redazione dei verbali del Consiglio direttivo;

  • al disbrigo della corrispondenza;

  • alla tenuta dei libri contabili;

  • ai versamenti e ai prelievi sugli appositi c/c;

  • alla redazione degli atti previsti dalla legge provinciale n.13;

  • alla tenuta dei fascicoli personali del personale dipendente della scuola;

  • agli adempimenti necessari per l’acquisto e manutenzione degli arredi e delle attrezzature scolastiche;

  • alla custodia degli atti, dei registri e dell’archivio sociale ed ad ogni altro adempimento necessario per la formale conduzione amministrativa dell’Associazione e della scuola.

 

Articolo 18 - COLLEGIO DEI REVISORI

 

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri eletti dall’Assemblea e dura in carica un triennio. Controlla la gestione sociale dell’Associazione, accerta l’esattezza delle scritture contabili e del bilancio, vigila sull’osservanza delle leggi e dello Statuto. I revisori devono assistere alle sedute del Consiglio, alle quali devono essere quindi invitati; i loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti in apposito libro.

 

Articolo 19 - VARIAZIONI DELLO STATUTO

 

Eventuali variazioni del presente statuto, sentita la Federazione, sono da sottoporre all’approvazione dell’assemblea convocata con avviso scritto. L’assemblea sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci ordinari. L’assemblea potrà validamente deliberare le proposte variazioni con l’approvazione dei due terzi (2/3) degli aventi diritto al voto, in prima convocazione ed in seconda convocazione con i due terzi (2/3) dei soci ordinari presenti.

 

Articolo 20 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

 

In caso di scioglimento dell’Associazione e conseguente chiusura della scuola, il patrimonio mobiliare ed immobiliare passerà al Comune di Cles, per la destinazione ad opere di educazione od assistenza.

 

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